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COSTITUZIONE ATTI DI TRUST

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COSTITUZIONE ATTI DI TRUST

I trusts si fondano, in linea di principio, su un concetto semplice. Un trust è un atto di disposizione privata in cui i beni di un soggetto, il Settlor, (che possono includere proprietà immobiliari, partecipazioni societarie, titoli o contanti, opere d’arte, collezioni, diritti immateriali) vengono posti sotto il controllo di un trustee (di solito, nella pratica, non soltanto una persona, fisica o giuridica, ma anche un ristretto gruppo di individui ovvero una trust company) perché siano custoditi e impiegati a beneficio di un terzo (ovvero di un gruppo). In Italia, perché ciò avvenga, viene trasferita al trustee la titolarità dei beni stessi.

COME FUNZIONA UN TRUST

Il Trust, in Italia, può essere istituito con atto tra vivi, anche unilateralmente, purché necessariamente per iscritto o per testamento, e l’attribuzione dei beni in Trust può avvenire subito od in uno o più momenti successivi, mentre i beni del trust possono essere liberamente impiegati o alienati dal trustee per il raggiungimento delle finalità sue proprie.

Il soggetto che trasferisce i beni è comunemente noto come “settlor” nel Regno Uni¬to, ovvero “grantor” negli Stati Uniti (ma a volte potrebbe essere definito “trustor” ovvero “creator”) e in Italia usualmente come “disponente” o, con termine più corretto, “istituente”. Il soggetto incaricato di custodire e gestire i beni, di cui per l’appunto ne acquisisce la titolarità, è definito “trustee” e le persone che, a vario titolo, bene¬ficeranno del trust sono definite “beneficiari”; i beni che vengono posti sotto il controllo del trustee costituiscono il “fondo in trust”.

Ecco alcune delle più comuni situazioni familiari ove i trusts sono usati (spesso in relazione ad un testamento):

  • Provvedere ad un coniuge dopo la morte, proteggendo al contempo gli interessi dei figli;
  • Wealth Management;
  • Trasmissione della ricchezza alle future generazioni/successioni;
  • Pianificare/strutturare la governance delle società/azionariato di famiglia;
  • Proteggere l’eredità dei bambini finché questi non raggiungano un’età in cui possano provvedere da soli a loro stessi;
  • Provvedere a parenti deboli che è improbabile possano salvaguardare i propri interessi;
  • Agevolare la pianificazione della successione degli affari della famiglia

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